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Attualità giovedì 25 febbraio 2016 ore 16:00

​E' la vittoria dei piccoli uffici postali

Il Tar toscano ha accolto uno dei ricorsi presentati da un Comune grossetano. Annullata la chiusura. Sospiro di sollievo per vari sportelli locali



PONTEDERA — Buone notizie per gli uffici postali della provincia di Pisa a rischio chiusura: la prima sezione del Tar della Toscana ha accolto uno dei ricorsi presentati dai Comuni interessati, il Comune di Cinigiano (Grosseto), disponendo l’annullamento degli atti impugnati. Gli altri ricorsi analoghi, sui quali il Tar presumibilmente si pronuncerà secondo la sentenza di Cinigiano, saranno discussi il 6 aprile e il 18 maggio prossimi.

Gli uffici coinvolti nelle nostre zone sono quelli di Treggiaia (Pontedera), Corazzano (San Miniato), Legoli e Ghizzano (Peccioli), Luciana (Fauglia), Marti (Montopoli), Soiana (Terricciola), Uliveto e San Giovanni alla Vena (Vicopisano), Castelmaggiore (Calci) e Ponteginori (Montecatini valdicecina).

“Una vittoria per Cinigiano, per Anci Toscana e per tutti coloro che hanno sostenuto la battaglia contro il piano di chiusure indiscriminate di Poste – commenta il presidente di Anci Toscana Matteo Biffoni - Ora aspettiamo l’esito degli altri ricorsi, confidando nel fatto che Poste dovrà tenere aperti i 57 uffici postali, soprattutto nei piccoli centri, di cui era prevista la chiusura. Poste aveva annunciato che avrebbe aperto un confronto con i rappresentanti dei Comuni, noi eravamo pronti. Ma non lo ha mai fatto...”. Ed il ricorso è stato accolto, secondo quanto ha annunciato ai giornalisti il presidente del Tar della Toscana Armando Pozzi, proprio sulla base di questa violazione procedurale commessa dall’azienda, ovvero per la mancata convocazione del tavolo con i Comuni. Infatti, secondo quanto si legge nel testo della sentenza, l’assenza del confronto con i Comuni (previsto anche da una delibera Agcom) “oltre ad aver leso le garanzie partecipative della controparte, in questo caso un soggetto pubblico, ha arrecato un vulnus anche ai principi di imparzialità e buon andamento, dal momento che gli apporti di collaborazione e conoscenza del soggetto inciso dall’atto non possono che determinare l’arricchimento delle ragioni poste a fondamento del provvedimento finale”.


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