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Attualità mercoledì 24 agosto 2016 ore 16:15

Luce e gas non richiesti, cliente rimborsato

La disavventura di un cittadino e la pronuncia del giudice di pace: nulla è dovuto alla compagnia che eroga servizi contro la volontà del consumatore



PISA — Si era visto recapitare a casa bollette di luce e gas riferite a servizi mai richiesti, erogati da una compagnia con la quale non aveva mai stipulato un contratto. Bollette di cui quella compagnia aveva reclamato comunque il pagamento, costituendosi in giudizio contro il cliente che, non appena si era accorto dell'accaduto, aveva chiesto il ritiro di tutte le fatture e il ritorno al gestore da lui scelto.

Il giudice di pace di Pisa ha dato ragione al consumatore: non solo non è tenuto a pagare le bollette a lui recapitate, ma dovrà anche avere un risarcimento danni.

"La compagnia – dice l'avvocato Giovanni Longo, legale della Confconsumatori di Pisa, che ha patrocinato la causa – sosteneva che, siccome i servizi erano stati resi, sarebbero dovuti essere in ogni caso pagati. Ma è una tesi insostenibile, perché così ragionando si legittimerebbe il comportamento (contro la legge) di chi impone a un cittadino un servizio da lui mai richiesto e voluto. Per vantare crediti occorre un titolo: in questo caso mancava, perché non è mai esistito un contratto sottoscritto fra le parti. La mera fornitura non potrà mai condurre alla costituzione del titolo mancante, perché altrimenti un fornitore potrebbe strappare un cliente alla concorrenza per poi, nel caso l’utente si accorga della scorrettezza e protesti, ripristinare semplicemente la situazione precedente come se nulla fosse stato, incassando denaro". D'altra parte l'articolo 66 del Codice del consumo parla chiaro: "Il consumatore è esonerato dall’obbligo di fornire qualsiasi prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta di beni, acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento o contenuto digitale o di prestazione non richiesta di servizi. In tali casi, l’assenza di una risposta da parte del consumatore in seguito a tale fornitura non richiesta non costituisce assenso". L'articolo è stato introdotto proprio per frenare la pratica di certe compagnie di strappare alla concorrenza clienti non consenzienti e la disciplina è stata estesa al settore dei servizi pubblici essenziali per la persona come acqua, gas e elettricità.

"I servizi non richiesti – spiega ancora l'avvocato Longo – provocano al consumatore danni economici relativi agli oneri da sopportare per il ritorno col precedente fornitore, ai costi connessi a eventuali tardivi conguagli, alle eventuali richieste di pagamento da parte delle agenzie di recupero crediti, oltre al danno non patrimoniale da contrattazione abusiva. Tutti danni che trovano tutela nella disciplina codicistica indennitaria e risarcitoria".


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